IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto-legge  30  settembre  1938,  n.  1652,  e
successive modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   in  particolare  l'art.  3.4.28  dello  statuto  di  questa
Universita' relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in  scienza
dell'alimentazione approvato con decreto rettorale del 17 luglio 1990
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1990;
  Viste  le  proposte  formulate  dagli  organi  accademici di questa
Universita' volte ad ottenere la modifica  di  statuto  limitatamente
all'art. 3.4.28, comma 7, relativo alla scuola di specializzazione in
scienza dell'alimentazione, elevando il numero degli iscrivibili a 11
per ciascun anno di corso per un totale di 44 specializzandi;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  propria  nota  n. 38979 del 17 ottobre 1995 con la quale
sono state trasmesse al Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  le  delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella  seduta del 13 giugno 1996, favorevole alla modifica di statuto
richiesta;
  Vista la nota ministeriale n. 2095 del 2 agosto 1996 con  la  quale
si  invita  a predisporre il provvedimento formale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Ancona,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
  Il  comma   7   dell'art.   3.4.28,   relativo   alla   scuola   di
specializzazione   in  scienza  dell'alimentazione,  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente: "In  base  alle  strutture  ed  attrezzature
disponibili  la  scuola e' in grado di accettare il numero massimo di
iscritti determinato in 11 (undici) per ciascun anno di corso per  un
totale di 44 (quarantaquattro) specializzandi".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  -  Ufficio  pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Ancona, 6 dicembre 1996
                                                    Il rettore: BOSSI